DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n.25 Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro
generale relativo all'informazione e alla consultazione dei
lavoratori.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 877;
Visto il decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, recante
attuazione della direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre
1994, relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di
una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori
nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Vista la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale
relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004, che delega il Governo
ad adottare uno o piu' decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alla citata direttiva 2002/14/CE
compresa nell'elenco di cui all'allegato B alla medesima legge;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2006;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso nella seduta del 30 novembre 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
dello sviluppo economico e degli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto legislativo individua il quadro generale in
materia di diritto all'informazione ed alla consultazione dei
lavoratori nelle imprese o nelle unita' produttive situate in Italia.
2. Le modalita' di informazione e consultazione sono stabilite dal
contratto collettivo di lavoro in modo tale da garantire comunque
l'efficacia dell'iniziativa, attraverso il contemperamento degli
interessi dell'impresa con quelli dei lavoratori e la collaborazione
tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori, nel rispetto
dei reciproci diritti ed obblighi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 18 dicembre 1973, n. 877, reca: «Nuove norme
per la tutela del lavoro a domicilio».
- Il decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2002, n. 96.
- La direttiva 94/45/CE e' pubblicata nella nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee 30 settembre
1994, n. L 254.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003, n. 235,
supplemento ordinario.
- La direttiva 2002/14/CE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee 23 marzo 2002, n. L 80.
La legge 18 aprile 2005, n. 62, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento
ordinario.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) «imprese»: le imprese pubbliche e private situate in Italia,
che esercitino una attivita' economica, anche non a fine di lucro;
b) «datore di lavoro»: la persona, fisica o giuridica, che
esercita un'attivita' economica organizzata in forma di impresa,
anche non a fine di lucro, conformemente alle leggi ed ai contratti
collettivi di lavoro;
c) «lavoratore»: chiunque si obblighi mediante retribuzione a
collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro, intellettuale
o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore;
d) «rappresentanti dei lavoratori»: i rappresentanti dei
lavoratori ai sensi della normativa vigente, nonche' degli accordi
interconfederali 20 dicembre 1993 e 27 luglio 1994, e successive
modificazioni, o dei contratti collettivi nazionali applicati qualora
i predetti accordi interconfederali non trovino applicazione;
e) «informazione»: ogni trasmissione di dati da parte del datore
di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori, finalizzata alla
conoscenza ed all'esame di questioni attinenti alla attivita' di
impresa;
f) «consultazione»: ogni forma di confronto, scambio di opinioni
e dialogo tra rappresentanti dei lavoratori e datore di lavoro su
questioni attinenti alla attivita' di impresa;
g) «contratto collettivo»: il contratto collettivo di lavoro
stipulato tra le organizzazioni datoriali e sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
Art. 3.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo si applica a tutte le imprese
che impiegano almeno 50 lavoratori.
2. La soglia numerica occupazionale e' definita nel rispetto delle
norme di legge e si basa sul numero medio ponderato mensile dei
lavoratori subordinati impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori
occupati con contratto a tempo determinato sono computabili ove il
contratto abbia durata superiore ai nove mesi. Per i datori di lavoro
pubblici o privati che svolgono attivita' di carattere stagionale, il
periodo di nove mesi di durata del contratto a tempo determinato si
calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative
effettivamente prestate, anche non continuative.
3. Il presente decreto legislativo non pregiudica eventuali
procedure specifiche di informazione e consultazione gia' esistenti
nel diritto nazionale al momento della data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo applicabili ai datori di lavoro che
perseguono direttamente e principalmente fini politici, di
organizzazione professionale, confessionali, benefici, educativi,
scientifici o artistici, nonche' fini d'informazione o espressione di
opinioni.
Art. 4.
Modalita' dell'informazione e della consultazione
1. Nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 1, ferme
restando le eventuali prassi piu' favorevoli per i lavoratori, i
contratti collettivi definiscono le sedi, i tempi, i soggetti, le
modalita' ed i contenuti dei diritti di informazione e consultazione
riconosciuti ai lavoratori.
2. Sono fatti salvi i contratti collettivi esistenti alla data di
sottoscrizione del presente decreto legislativo.
3. L'informazione e la consultazione riguardano:
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attivita'
dell'impresa, nonche' la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile
dell'occupazione nella impresa, nonche', in caso di rischio per i
livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare
rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti
di lavoro, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1.
4. L'informazione avviene secondo modalita' di tempo e contenuto
appropriate allo scopo ed in modo da permettere ai rappresentanti dei
lavoratori di procedere ad un esame adeguato delle informazioni
fornite e preparare, se del caso, la consultazione.
5. La consultazione avviene:
a) secondo modalita' di tempo e contenuto appropriate allo scopo;
b) tra livelli pertinenti di direzione e rappresentanza, in
funzione dell'argomento trattato;
c) sulla base delle informazioni, di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera e), fornite dal datore di lavoro e del parere che i
rappresentanti dei lavoratori hanno diritto di formulare;
d) in modo tale da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di
incontrare il datore di lavoro e di ottenere una risposta motivata
all'eventuale parere espresso;
e) al fine di ricercare un accordo sulle decisioni del datore di
lavoro, quale individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b).
Art. 5.
Informazioni riservate
1. I rappresentanti dei lavoratori, nonche' gli esperti che
eventualmente li assistono, non sono autorizzati a rivelare ne' ai
lavoratori ne' a terzi, informazioni che siano state loro
espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dal
datore di lavoro o dai suoi rappresentanti, nel legittimo interesse
dell'impresa. Tale divieto permane per un periodo di tre anni
successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato,
indipendentemente dal luogo in cui si trovino. I contratti collettivi
nazionali di lavoro possono tuttavia autorizzare i rappresentanti dei
lavoratori e eventuali loro consulenti a trasmettere informazioni
riservate a lavoratori o a terzi vincolati da un obbligo di
riservatezza, previa individuazione delle relative modalita' di
esercizio da parte del contratto collettivo. In caso di violazione
del divieto, fatta salva la responsabilita' civile, si applicano i
provvedimenti disciplinari stabiliti dai contratti collettivi
applicati.
2. Il datore di lavoro non e' obbligato a procedere a consultazioni
o a comunicare informazioni che, per comprovate esigenze tecniche,
organizzative e produttive siano di natura tale da creare notevoli
difficolta' al funzionamento dell'impresa o da arrecarle danno.
3. I contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono la
costituzione di una commissione di conciliazione per le contestazioni
relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate
come tali, nonche' per la concreta determinazione delle esigenze
tecniche, organizzative e produttive per l'individuazione delle
informazioni suscettibili di creare notevoli difficolta' al
funzionamento della impresa interessata o da arrecarle danno. I
contratti collettivi determinano, altresi', la composizione e le
modalita' di funzionamento della commissione di conciliazione.
4. Resta ferma l'applicabilita' della disciplina a tutela dei dati
personali, prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Nota all'art. 5:
- Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
vedi note alle premesse.
Art. 6.
Tutela dei rappresentanti dei lavoratori
1. I rappresentanti dei lavoratori fruiscono, nell'esercizio delle
loro funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie
previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla normativa vigente
ovvero dagli accordi e contratti collettivi applicati, sufficienti a
permettere loro di realizzare in modo adeguato i compiti che sono
stati loro affidati.
Art. 7.
Difesa dei diritti
1. La violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di
comunicare le informazioni o procedere alla consultazione di cui al
presente decreto legislativo, e' punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro
18.000,00 per ciascuna violazione.
2. La violazione da parte degli esperti delle disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.033,00 a euro 6.198,00.
3. L'organo competente a ricevere le segnalazioni e irrogare le
sanzioni di cui al presente articolo e' la Direzione provinciale del
lavoro, competente per territorio. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, e quelle del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124.
Note all'art. 7:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche
al sistema penale».
Il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, reca:
«Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di
previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della
legge 14 febbraio 2003, n. 30».
Art. 8.
Relazione con le disposizioni nazionali in materia di informazione e
consultazione dei lavoratori
1. Restano ferme le procedure di informazione e di consultazione di
cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni,
nonche' alla legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. Restano ferme le previsioni di cui al decreto legislativo
2 aprile 2002, n. 74.
3. Sono fatti salvi gli altri diritti riconosciuti dalla normativa
vigente e dai contratti collettivi applicati in materia di
informazione, consultazione e partecipazione.
Note all'art. 8:
- La legge 29 dicembre 1990, n. 428, reca:
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria per il 1990)».
- La legge 23 luglio 1991, n. 223, reca: «Norme in
materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro.».
- Per il decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, vedi
note alle premesse.
Art. 9.
Disposizioni transitorie
1. Il presente decreto legislativo si applica, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 3, comma 1:
a) fino al 23 marzo 2007, solo nei confronti delle imprese che
impiegano almeno 150 lavoratori;
b) dal 24 marzo 2007 al 23 marzo 2008, solo nei confronti delle
imprese che impiegano almeno 100 lavoratori.
Art. 10.
Oneri finanziari
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 11.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 febbraio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Damiano, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico
Lanzillotta, Ministro degli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Mastella
26.03.2007
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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